Nuovo testo sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali: il 27 maggio scorso, alla Camera, la maggioranza ha depositato il cosiddetto Bignami2 che annovera, tra le tante novità, anche il voto all’estero.
Il nuovo testo, depositato in Commissione dopo la fine del ciclo di audizioni, demanda al Governo il compito di “apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero”. Il nuovo testo, ha spiegato il relatore Angelo Rossi (FdI), “fissa alcuni principi che il Governo è tenuto ad osservare, con la finalità di contrastare la contraffazione del voto, ricordando come in molte delle audizioni svolte sia stata evidenziata la priorità assoluta di garantire la certezza del voto degli italiani all’estero”.
Di fronte alle proteste delle opposizioni, secondo cui il testo introdurrebbe una vera e propria delega al Governo, il presidente della Commissione Pagano ha assicurato che “per quanto gli consta, l’intervento sul voto degli italiani all’estero è volto a contrastare il rischio di contraffazione e non modifica il sistema di voto”.
È ancora Rossi a ricordare ai colleghi che “nel corso delle audizioni, sono state date indicazioni chiare circa la necessità di contrastare i rischi di contraffazione del voto degli italiani all’estero. Ritengo che tutti siamo d’accordo sul fatto che sussiste un problema in termini di contraffazione e che dunque vi sia la necessità di introdurre elementi di certezza del voto, anche con l’ausilio di supporti informatici, con riguardo al processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali, alla disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, alla verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali, al contrasto ad ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e alla possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo, nonché alla verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero”.
Sul punto, gli ha ricordato Toni Ricciardi, deputato Pd eletto all’estero, “ci sono già diverse proposte da parte del Poligrafico dello Stato e del Consiglio generale degli italiani all’estero in relazione, per esempio, alla garanzia del processo di stampa e di spedizione dei plichi”. A “preoccupare” il parlamentare sono altri punti del testo: tra questi, quello che prevede (al numero 3 del comma 1 dell’articolo 4) “l’introduzione di procedure volte a consentire la verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo”. Parole che, secondo Ricciardi, potrebbero significare anche che “il decreto del Presidente della Repubblica potrebbe essere modificato anche nel senso di prevedere l’inversione dell’opzione (chi vuole votare deve registrarsi, una modalità usata già per il voto dei Comites – ndr)”. Così com’è scritto, quindi, “non si possono escludere modifiche consistenti tali da prevedere la previa registrazione dell’elettore, con il rischio di un abbattimento della partecipazione. Un conto sono gli interventi di natura tecnico organizzativa, un conto è la modifica delle modalità del voto. Se il testo fosse stato scritto in maniera più precisa, probabilmente sarebbe apparso più rassicurante”.
Secondo Carmela Auriemma (M5S) “le disposizioni volte a garantire la sicurezza e l’integrità del voto degli italiani all’estero sembrano porsi in contraddizione con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel nuovo testo”.
A più riprese, sia Donzelli che Rossi hanno rassicurato sul fatto che “le disposizioni sul voto degli italiani all’estero non incidano sul sistema elettorale ma si limitino a intervenire sulle modalità di esercizio del voto”.
Il relatore, in particolare, ha sottolineato che “per quanto concerne i rilievi formulati sulle norme relative al voto degli italiani all’estero, sottolinea come non si tratta di una delega, ma di una soluzione che si colloca nel solco di quanto previsto dalla legge n. 459 del 2001, vale a dire un decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Condivido il richiamo del deputato Ricciardi alle proposte del Poligrafico dello Stato sulla stampa delle schede e l’invio dei plichi per il voto degli italiani all’estero: tali aspetti, al pari anche di ogni elemento utile a delineare la cornice dell’intervento governativo, potranno costituire oggetto di proposte emendative”.
Sul nuovo testo verrà svolto un breve ciclo di audizioni informali, il 3 giugno.
L’articolo 4.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)
1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza dei seguenti princìpi:
1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;
2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;
3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;
4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. (aise)






